Evoluzione della vita condominiale benefici ed effetti collaterali

Evoluzione della vita condominiale benefici ed effetti collaterali

Studio Marelli s.n.c. - Evoluzione della vita condominiale benefici ed effetti collaterali

Parallelamente alle varie epoche, an- che la vita condominiale evidenzia una lenta e progressiva evoluzione che ha portato, e porterà, cambiamen- ti positivi e negativi all’interno del suo contesto.

Nell’ambito condominiale tali muta- menti sovente seguono di pari passo l’introduzione delle varie normative, le modifiche degli articoli del Codice Civile in materia, la giurisprudenza, oltre che gli stili di vita e i bisogni che fisiologicamente la società impone nei vari contesti storici.

Tra le varie situazioni che potremmo approfondire, due in particolare me- ritano la nostra attenzione: le novità riguardanti la vita degli animali in con- dominio, con i conseguenti rapporti di vicinato e la “nuova figura” degli stalker condominiali.

In quest’ ultimo anno si sono avvi- cendati articoli di ogni genere sui vari rotocalchi, con notizie, curiosità e ap- profondimenti di ogni tipo su tali ar- gomenti che hanno così scatenato la curiosità dei social, oltre alle televisio- ni locali e nazionali.

Riguardo gli animali in condominio la prima nota curiosa è la variazio- ne della dicitura vera e propria: non più animali domestici, bensì animali da compagnia. Tale “modifica socio- logicamente importante”, o meglio, “sociologicamente corretta” per ta- luni, viene posta in risalto all’interno della nuova normativa creata ad hoc; premetto sin da ora che non è in mio interesse, né tantomeno competenza, approfondire l’aspetto politico della vicenda.

La normativa che ha liberalizzato tale

tolleranza, mirata all’apertura degli animali da compagnia in condominio, è sicuramente una delle novità più rilevanti contenuta nella riforma del Codice Civile in materia con- dominiale, entrata in vigore dal giugno 2013.

All’interno della nuova regolamentazione si evince però la conferma in questo quadriennio di un aumento di contro- versie e litigiosità tra i vari condòmini in tale ambito, già forse preventivate da taluni nella fase introduttiva-critica di tale legislazione.

È quindi opportuno esaminare la problematica in questa sede, sottolineando in maniera preliminare come esista ora un vero e proprio diritto soggettivo dell’animale da com- pagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico, che impone di ritenere l’animale collocabile non più nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma come “essere esi- stente” (Decr. Cass. del 13.03.2013).

L’accesso degli animali all’interno del condominio, tutta- via, non è più fuori da ogni regola, anche se un’ ulteriore analisi, che per tempistiche non andremo ad approfondire, potrebbe essere la verifica della fonte giuridica in contrap- posizione ai vari regolamenti contrattuali presenti in ogni singola casistica condominiale.

È comunque buona norma rispettare le disposizioni con- tenute all’interno dell’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal marzo 2013, replicata poi nel settembre 2013. Tale inciso prevede, tra l’altro, l’obbligo per i proprietari dell’animale da compagnia di mantenere pulita l’area di passaggio all’interno delle parti comuni e, soprattutto, di utilizzare un guinzaglio di misura non superiore a un metro e mezzo. Nel caso di animali aggressivi inoltre è prevista l’applicazione di una museruola, oggetto che in ogni caso deve essere sempre portato “al seguito” dal proprietario in qualsiasi occasione.

All’interno delle parti comuni di un condominio le regole che vi presiedono sono complesse e articolate, sia per la molteciplità delle loro fonti che per la vastità degli interessi umani che l’immobile in quanto tale è destinato a soddi- sfare. L’introduzione “ufficiale” dell’animale da compagnia all’interno del condominio si inserisce quindi in questo già complesso sistema.

Il primo obiettivo è sicuramente quello di stabilire regole precise, mirate a garantire una corretta convivenza di tali soggetti, individuando attraverso di esse dei punti di vero e proprio equilibrio.

In linea generale la prima esigenza è quella di non essere disturbati dagli animali da compagnia, individuando due tipologie di molestie che possono derivare dalla loro pre- senza: le immissioni di natura acustica e le immissioni di natura olfattiva.

Nell’ambito del condominio, l’abbaio del cane è sicura- mente la più frequente tra le immissioni acustiche che ven- gono lamentate all’interno delle relazioni di buon vicinato. Su tale punto possiamo sinteticamente precisare come la giurisprudenza oggi ritiene che “...il semplice abbaio sia un fatto naturale del cane, il cui suono rientra tra i normali rumori di fondo che caratterizzano il vivere collettivo...”. Da questo ne deriva che si avrà una vera e propria molestia solamente nel caso in cui l’abbaiare dell’animale è tale da superare la normale soglia di tollerabilità, come previsto ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile.

La Cassazione su questo punto ha infatti precisato che la tollerabilità viene superata solo nel momento in cui i latrati siano insistenti e, quindi, non episodi saltuari di disturbo; visto che la natura stessa del cane non può essere forzata al punto di impedirgli totalmente di poter abbaiare (Cass. N°7856 del 2008).

Sotto il profilo prettamente penale, invece il reato del di- sturbo della quiete pubblica viene integrato solo qualora sussista sia l’elemento soggettivo, ossia la condotta volon- taria del proprietario del cane a non impedire l’abbaio, sia quello oggettivo, ossia non è sufficiente che il fastidio si arrecato solo ai vicini, ma disturbi una pluralità di persone (Cass. Pen. N°15230 del 2012).

In pratica quindi i rumori devono essere obiettivamente idonei da incidere negativamente sulla tranquillità di un nu- mero indeterminato di persone, risultando così irrilevanti le lamentele di una o più singoli soggetti.

In merito invece alle emissioni olfattive, anche qui il criterio della abituale tollerabilità prevista dall’art.844 c.c. già citato, è il principio di base. Sotto il profilo penalistico, invece, la presenza di esalazioni gravemente moleste può configurare il reato di “getto pericoloso di cose”, di cui all’art.674 c.p. In sostanza “...le emissioni di gas, vapori e fumi suscetti- bili di arrecare disturbi, disagi oppure fastidi alle persone, possono configurare il reato soprattutto qualora tale con- dotta sia integrata anche dalla mancata custodia dell’anima- le stesso e sia derivato il versamento di deiezioni animali atti ad offendere, imbrattare o molestare persone...” (Cass. N°32063 del 2008).

Oltre alle immissioni moleste, la presenza degli animali da compagnia, potrebbe essere fonte di danni a cose e per- sone. In questo caso, però, il tema della responsabilità per danni cagionati da animali è piuttosto ampio e coinvolge sia aspetti civili che aspetti penali. Comunque la norma di riferimento individua “... in capo al proprietario, oppure a chi con l’animale ha un rapporto di custodia qualificato ca- ratterizzato dal potere di controllo sull’animale, il cosiddet- to utente, la responsabilità oggettiva, risultando di conse- guenza irrilevante se l’animale sia stato custodito secondo il criterio dell’ordinaria diligenza...”. Alla figura sopracitata dell’utente, si contrappone quella del soggetto che detiene l’animale per conto e nell’interesse del proprietario, come per esempio il dog sitter. In questo senso la Cassazione ha avuto modo di precisare come la responsabilità per danni, eventualmente arrecati nel momento in cui l’animale è sta- to affidato, ricadrebbero comunque in capo al proprietario (Cass. N°16023 del 2011).

Completando tale quadro, certamente non esaustivo, re- stiamo sempre in attesa del progresso giurisprudenziale sul tema, con la speranza che tenga conto anche dello svilup- po del concetto di animale da compagnia che, nell’attuale sviluppo della società contemporanea, comprende sicura- mente anche animali da affezione non convenzionali (es. conigli, furetti, rettili, ecc.).

Continuando nella nostra disamina un’altra figura emersa alla ribalta delle curiosità nell’ambito dell’informazione, è sicuramente lo stalker.?All’interno del nostro ordinamento sappiamo bene che tale figura non esiste, essa è semplicemente una partico- lare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa

(lo stalking), estensione resa possibile dalla “non del tutto formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie”. Preliminarmente possiamo evidenziare che, laddove fossi- mo dalla parte della persona offesa, vi sia la necessità di un professionista per la redazione della querela. Infatti la complessità della fattispecie criminosa comporta anche il rischio che, durante redazione della querela stessa, venga- no inseriti fatti non idonei a configurare il reato e tali da esporre al rischio di colui che la redige importanti riper- cussioni giudiziarie, come potrebbe essere la controquerela per calunnia.

Lo “stalking”, termine inglese traducibile nell’italiano “atti persecutori”, è un reato introdotto con il Decreto Legge n°11 del febbraio 2009.?Trattandosi di un reato cosiddetto abituale, la consuma- zione dell’ultima delle ripetute condotte di molestie e di minaccia, consegue l’effettiva realizzazione del reato. È prevista quindi la pena dell’arresto, da sei mesi a quattro anni, a chiunque piedini, assilli o infastidisca pesantemente con telefonate oppure insistenti ricerche di contatto, una persona tanto da causargli gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità, costringendola a cambiare abitudini di vita (art. 612 c.p.).

Quindi, per accertare tale reato bisogna individuare dei comportamenti ripetitivi di invadenza e intromissione, tali da arrecare nella vittima un grave stato di timore per la pro- pria salute e per la propria sicurezza, tanto da farle alterare lo stile di vita quotidiano.

Questa recente introduzione legislativa ha portato sovente la Procura ad ordinare l’allontanamento di stalker anche dalla propria abitazione, realizzando praticamente un vero e proprio sfratto.

Date queste premesse appare facile entrare nella fattispecie criminosa che più ci interessa visto che, come tutti noto, la realtà condominiale rappresenta terreno assai fertile per la

nascita di contrasti e dissidi, che possono dirompere nell’a- rea del “penalmente rilevante”.?Le statistiche evidenziano che una buona percentuale di reati di stalking si realizzano all’interno del condominio, dove gli animi, spesso promossi da rancori progressivi e intolleranze nei rapporti di vicinato, sfociano in condotte persecutorie.

Dal 2011 la Cassazione ha esteso l’applicabilità della norma sopra citata anche nell’ambito condominiale, approfonden- do casistiche all’interno delle parti comuni di un edificio che accertavano una forte sindrome maniacale, che aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune don- ne della stessa palazzina, senza che vi fosse alcuna con- nessione logica tra esse, eccetto il fatto di appartenere al genere femminile. Nell’accertare appieno la responsabili- tà penale in capo allo stalker, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare la sussistenza del fatto di reati ai danni non solo di un solo soggetto, ma “del genere femminile re- sidente nel condominio” in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha scaturito nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore, costringendole a mutare le pro- prie abitudini.

Lo stalking condominiale è quindi entrato già da prima del- la riforma a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

Si può insomma concludere che la lettura della norma ope- rata alla Corte di Cassazione negli ultimi anni per l’appli- cazione estensiva dello stalking al contesto condominiale, consente di apprestare un efficace strumento di tutela an- che per tutti coloro che in via indiretta subiscono un tur- bamento della propria tranquillità domestica, che sono o si sentono costretti a modificare le proprie abitudini di vita.

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